Articolo 25. I sindacati che ricevono ed esercitano risorse pubbliche devono mantenere aggiornate e accessibili, in forma cartacea per la consultazione diretta e sui rispettivi siti Internet, le informazioni applicabili di cui all'articolo 15 della presente legge, e le seguenti:
IO. Contratti e accordi tra sindacati e autorità;
II . Il consiglio del comitato esecutivo;
III . L'elenco dei partner;
IV . Il rapporto dettagliato delle risorse pubbliche economiche o in natura, dei beni o delle donazioni che ricevono e il resoconto dettagliato dell'esercizio e della destinazione finale delle risorse pubbliche che esercitano;
v. Il verbale dell'assemblea costitutiva;
SEGA. Gli statuti debitamente autorizzati;
VII. Il verbale della riunione;