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Articolo 25. I sindacati che ricevono ed esercitano risorse pubbliche devono mantenere aggiornate e accessibili, in forma cartacea per la consultazione diretta e sui rispettivi siti Internet, le informazioni applicabili di cui all'articolo 15 della presente legge, e le seguenti:

 

IO. Contratti e accordi tra sindacati e autorità;

 

II . Il consiglio del comitato esecutivo;

 

III . L'elenco dei partner;

 

IV . Il rapporto dettagliato delle risorse pubbliche economiche o in natura, dei beni o delle donazioni che ricevono e il resoconto dettagliato dell'esercizio e della destinazione finale delle risorse pubbliche che esercitano;

 

v. Il verbale dell'assemblea costitutiva;

SEGA. Gli statuti debitamente autorizzati;

VII. Il verbale della riunione;

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