Articolo quindici. Il soggetti obbligato deve postare e mantenere l'informazione pubblica aggiornata, secondo le linee guida emanate per caso dal Sistema Nazionale, all'inizio di ogni anno o entro a partire dal il a seguire dieci giorni naturale a Quello presentarsi qualsiasi modifica, nel rispetto delle sue competenze e a disposizione di ogni interessato, secondo quanto segue:
IO. Il quadro normativo applicabile al soggetto obbligato, che deve comprendere leggi, codici, regolamenti, decreti istitutivi, manuali amministrativi, regole operative, criteri, policy, tra gli altri;
II . La sua struttura organica completa, in un formato che consenta di collegare ogni parte della struttura, le attribuzioni e le responsabilità che spettano a ciascun dipendente pubblico, prestatore di servizi professionale o membro dei soggetti obbligati, secondo le disposizioni applicabili;
III . Le facoltà di ciascuna Area;
IV . Le finalità e gli obiettivi delle Aree in accordo con i loro programmi operativi;
v. Gli indicatori relativi a temi di interesse pubblico o di rilevanza sociale che, secondo le loro funzioni, devono essere stabiliti;
VI . Gli indicatori che consentono di rendere conto dei suoi obiettivi e risultati;
VII . L'elenco di tutti i dipendenti pubblici, a partire dal livello di capo dipartimento o suo equivalente, o a un livello inferiore, quando l'attenzione è rivolta al pubblico; gestire o applicare risorse pubbliche; compiere atti di autorità o prestare prestazioni professionali in regime di trust o onorari e personale di base. L'elenco deve contenere, almeno, il nome, la posizione o l'incarico assegnato, il livello della posizione nella struttura organica, la data di iscrizione alla posizione, il numero di telefono, l'indirizzo per ricevere la corrispondenza ufficiale e l'indirizzo di posta elettronica;
VIII . La remunerazione lorda e netta di tutti i Dipendenti Pubblici di base o di fiducia, di tutte le percezioni, inclusi stipendi, benefit, bonus, bonus, provvigioni, indennità, bonus, incentivi, sistemi reddituali e retributivi, con indicazione della periodicità di detta remunerazione;
IX . Spese di rappresentanza e di viaggio, nonché oggetto e relativo verbale di commissione;
XI . La contrattazione di servizi professionali a pagamento, indicando i nomi dei prestatori di servizi, i servizi appaltati, l'importo degli onorari e il periodo di contrattazione;
XIII . L'indirizzo dell'Unità per la trasparenza, oltre all'indirizzo elettronico presso il quale possono essere ricevute le richieste per ottenere le informazioni;
XV . Informazioni su sussidi, incentivi e programmi di sostegno.
XVI . Le condizioni generali di lavoro, i contratti o gli accordi che regolano i rapporti di lavoro del personale di base o di fiducia, nonché le risorse economiche pubbliche, in natura o liberalità, che vengono consegnate ai sindacati ed esercitate come risorse pubbliche;
XVII . Le informazioni curriculari, dal livello di capo dipartimento o equivalente, al capo del soggetto obbligato, nonché, se del caso, le sanzioni amministrative che sono state assoggettate;
XVIII . L'elenco dei pubblici dipendenti con sanzioni amministrative definitive, specificando la causa della sanzione e la disposizione;
XIX . I servizi che offrono indicando i requisiti per accedervi;
XX . Le procedure, i requisiti e i formati che offrono;
XXVI . Gli importi, i criteri, la citazione e l'elenco delle persone fisiche o giuridiche che, a qualsiasi titolo, sono incaricate o autorizzate a utilizzare risorse pubbliche o, nei termini delle disposizioni applicabili, a compiere atti di autorità. Parimenti, le relazioni che dette persone danno loro sull'uso e la destinazione di dette risorse;
XXVII . Le concessioni, i contratti, le convenzioni, i permessi, le licenze o le autorizzazioni concesse, specificando i titolari delle stesse, dovendo pubblicare il loro oggetto, nome o ragione sociale del titolare, validità, tipo, termini, condizioni, importo e modificazioni, nonché se la procedura prevede l'utilizzo di beni, servizi e/o risorse pubbliche;
XXIX . Le segnalazioni che per disposizione di legge generano i soggetti obbligati;
XXX . Le statistiche che generano nel rispetto dei loro poteri, competenze o funzioni con la massima disaggregazione possibile;
XXXII . Albo fornitori e appaltatori;
XXXIII . Accordi di coordinamento per il coordinamento con il settore sociale e privato;
XXXIV . L'inventario dei beni mobili e immobili in possesso e proprietà;
XXXV . Le raccomandazioni emesse dagli organismi pubblici dello Stato messicano o organizzazioni internazionali che garantiscono i diritti umani, nonché le azioni che sono state svolte per la loro attenzione;
XXXVI . Le delibere ei lodi che vengono emessi in processi o procedure seguite in forma processuale;
XXXVII . I meccanismi di partecipazione dei cittadini;
XXXIX . I verbali, gli accordi e le deliberazioni del Comitato dei soggetti obbligati, nonché dei loro organi direttivi, assemblee, consigli, sessioni plenarie o loro equivalenti e, se del caso, commissioni, comitati o sottocomitati, a seconda dei casi.
XLIII . I redditi percepiti per qualsiasi nozione indicando il nome dei responsabili per riceverli, gestirli ed esercitarli, nonché la loro destinazione, indicando la destinazione di ciascuno di essi;
XLIV . Donazioni effettuate a terzi in denaro o in natura;
XLV . Il catalogo della disposizione e la guida all'archivio documentario;
XLVI . I verbali delle sessioni ordinarie e straordinarie, nonché i pareri e le raccomandazioni eventualmente emessi dai Consigli consultivi;
XLVIII . Disposizioni e altri atti giuridici relativi a beni pubblici, con indicazione dei motivi, dei beneficiari o acquirenti, nonché degli importi delle operazioni;
LII . Gli indici dei fascicoli classificati come riservati, predisposti semestralmente e per aree tematiche;
LIII . Le informazioni declassificate, che devono rimanere due anni dopo aver perso la classificazione;
LIV . Ogni altra informazione utile o ritenuta rilevante, oltre a quella che, sulla base di informazioni statistiche, risponde alle domande più frequenti poste dal pubblico.
Ultimo paragrafo. I soggetti obbligati devono informare gli Organismi Garanti e verificare che siano pubblicati sulla Piattaforma Nazionale, quali sono gli articoli applicabili alle loro pagine Internet, al fine di verificare e approvare, in modo fondato e motivato, il rapporto di frazioni applicabili a ciascun soggetto obbligato.