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Articolo   quindici.   Il  soggetti  obbligato  deve  postare  e  mantenere l'informazione pubblica aggiornata, secondo le linee guida emanate per caso dal Sistema Nazionale, all'inizio di ogni anno o entro  a partire dal  il  a seguire  dieci  giorni  naturale  a  Quello  presentarsi  qualsiasi modifica, nel rispetto delle sue competenze e a disposizione di ogni interessato, secondo quanto segue:

IO.  Il quadro normativo applicabile al soggetto obbligato, che deve comprendere leggi, codici, regolamenti, decreti istitutivi, manuali amministrativi, regole operative, criteri, policy, tra gli altri;

II . La sua struttura organica completa, in un formato che consenta di collegare ogni parte della struttura, le attribuzioni e le responsabilità che spettano a ciascun dipendente pubblico, prestatore di servizi professionale o membro dei soggetti obbligati, secondo le disposizioni applicabili;

III . Le facoltà di ciascuna Area;

IV . Le finalità e gli obiettivi delle Aree in accordo con i loro programmi operativi;

v. Gli indicatori relativi a temi di interesse pubblico o di rilevanza sociale che, secondo le loro funzioni, devono essere stabiliti;

VI . Gli indicatori che consentono di rendere conto dei suoi obiettivi e risultati;

VII . L'elenco di tutti i dipendenti pubblici, a partire dal livello di capo dipartimento o suo equivalente, o a un livello inferiore, quando l'attenzione è rivolta al pubblico; gestire o applicare risorse pubbliche; compiere atti di autorità o prestare prestazioni professionali in regime di trust o onorari e personale di base. L'elenco deve contenere, almeno, il nome, la posizione o l'incarico assegnato, il livello della posizione nella struttura organica, la data di iscrizione alla posizione, il numero di telefono, l'indirizzo per ricevere la corrispondenza ufficiale e l'indirizzo di posta elettronica;

VIII . La remunerazione lorda e netta di tutti i Dipendenti Pubblici di base o di fiducia, di tutte le percezioni, inclusi stipendi, benefit, bonus, bonus, provvigioni, indennità, bonus, incentivi, sistemi reddituali e retributivi, con indicazione della periodicità di detta remunerazione;

IX . Spese di rappresentanza e di viaggio, nonché oggetto e relativo verbale di commissione;

XI . La contrattazione di servizi professionali a pagamento, indicando i nomi dei prestatori di servizi, i servizi appaltati, l'importo degli onorari e il periodo di contrattazione;

XIII . L'indirizzo dell'Unità per la trasparenza, oltre all'indirizzo elettronico presso il quale possono essere ricevute le richieste per ottenere le informazioni;

XV . Informazioni su sussidi, incentivi e programmi di sostegno.

XVI . Le condizioni generali di lavoro, i contratti o gli accordi che regolano i rapporti di lavoro del personale di base o di fiducia, nonché le risorse economiche pubbliche, in natura o liberalità, che vengono consegnate ai sindacati ed esercitate come risorse pubbliche;

XVII . Le informazioni curriculari, dal livello di capo dipartimento o equivalente, al capo del soggetto obbligato, nonché, se del caso, le sanzioni amministrative che sono state assoggettate;

XVIII . L'elenco dei pubblici dipendenti con sanzioni amministrative definitive, specificando la causa della sanzione e la disposizione;

XIX . I servizi che offrono indicando i requisiti per accedervi;

XX . Le procedure, i requisiti e i formati che offrono;

XXVI . Gli importi, i criteri, la citazione e l'elenco delle persone fisiche o giuridiche che, a qualsiasi titolo, sono incaricate o autorizzate a utilizzare risorse pubbliche o, nei termini delle disposizioni applicabili, a compiere atti di autorità. Parimenti, le relazioni che dette persone danno loro sull'uso e la destinazione di dette risorse;

XXVII . Le concessioni, i contratti, le convenzioni, i permessi, le licenze o le autorizzazioni concesse, specificando i titolari delle stesse, dovendo pubblicare il loro oggetto, nome o ragione sociale del titolare, validità, tipo, termini, condizioni, importo e modificazioni, nonché se la procedura prevede l'utilizzo di beni, servizi e/o risorse pubbliche;

XXIX . Le segnalazioni che per disposizione di legge generano i soggetti obbligati;

XXX . Le statistiche che generano nel rispetto dei loro poteri, competenze o funzioni con la massima disaggregazione possibile;

XXXII . Albo fornitori e appaltatori;

XXXIII . Accordi di coordinamento per il coordinamento con il settore sociale e privato;

XXXIV . L'inventario dei beni mobili e immobili in possesso e proprietà;

XXXV . Le raccomandazioni emesse dagli organismi pubblici dello Stato messicano o organizzazioni internazionali che garantiscono i diritti umani, nonché le azioni che sono state svolte per la loro attenzione;

XXXVI . Le delibere ei lodi che vengono emessi in processi o procedure seguite in forma processuale;

XXXVII . I meccanismi di partecipazione dei cittadini;

XXXIX . I verbali, gli accordi e le deliberazioni del Comitato dei soggetti obbligati, nonché dei loro organi direttivi, assemblee, consigli, sessioni plenarie o loro equivalenti e, se del caso, commissioni, comitati o sottocomitati, a seconda dei casi.

XLIII . I redditi percepiti per qualsiasi nozione indicando il nome dei responsabili per riceverli, gestirli ed esercitarli, nonché la loro destinazione, indicando la destinazione di ciascuno di essi;

XLIV . Donazioni effettuate a terzi in denaro o in natura;

XLV . Il catalogo della disposizione e la guida all'archivio documentario;

XLVI . I verbali delle sessioni ordinarie e straordinarie, nonché i pareri e le raccomandazioni eventualmente emessi dai Consigli consultivi;

XLVIII . Disposizioni e altri atti giuridici relativi a beni pubblici, con indicazione dei motivi, dei beneficiari o acquirenti, nonché degli importi delle operazioni;

LII . Gli indici dei fascicoli classificati come riservati, predisposti semestralmente e per aree tematiche;

LIII . Le informazioni declassificate, che devono rimanere due anni dopo aver perso la classificazione;

LIV . Ogni altra informazione utile o ritenuta rilevante, oltre a quella che, sulla base di informazioni statistiche, risponde alle domande più frequenti poste dal pubblico.

Ultimo paragrafo.  I soggetti obbligati devono informare gli Organismi Garanti e verificare che siano pubblicati sulla Piattaforma Nazionale, quali sono gli articoli applicabili alle loro pagine Internet, al fine di verificare e approvare, in modo fondato e motivato, il rapporto di frazioni applicabili a ciascun soggetto obbligato.

 

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